Ultime news

Noto, la riconsegna di Galleria Palazzo Nicolaci è di “pubblico interesse”: respinto il ricorso contro il Comune

L'associazione chiedeva l'annullamento dell'ordinanza con cui il Comune disponeva lo sgombero e la riconsegna degli spazi al terzo piano di Palazzo Nicolaci

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato dall’associazione culturale Altera Domus dichiarandolo infondato. L’associazione chiedeva l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune disponeva lo sgombero e la riconsegna degli spazi al terzo piano di Palazzo Nicolaci, utilizzati dall’associazione stessa per l’allestimento di mostre d’arte e denominati Galleria Palazzo Nicolaci, il risarcimento dei danni e il ristoro per alcune somme anticipate pari a 90mila euro.

L’associazione Altera Domus aveva ricevuto in concessione gli spazi di Galleria Palazzo Nicolaci nel 2016, con convenzione della durata di 5 anni che sarebbe scaduta nel novembre 2021. In prossimità della scadenza degli effetti della convenzione, l’associazione ha presentato istanza di rinnovo, così da ottenere la proroga del convenzione per altri 5 anni. “Ritenendo maturato il predetto rinnovo in assenza di riscontri da parte del Comune, l’associazione proseguiva la propria attività di valorizzazione dell’immobile”, si legge nella sentenza.

Il 20 marzo 2023, dal settore Turismo del Comune arrivava però la richiesta di riconsegna delle chiavi e degli spazi asserendo “che in data 11 novembre 2021 sono scaduti i tempi della concessione”. A gennaio 2024 la diffida del Comune sulla base di un accordo che prevedeva che il Comune “avrebbe potuto revocare la convenzione”… in caso di motivazioni di pubblico interesse o di gravi ragioni che pregiudicano l’immagine dell’immobile o contrastano con gli obiettivi del Comune, a cui si aggiungeva anche la dichiarazione del dissesto approvata nell’ottobre 2022. A settembre 2024 l’ordinanza di sgombero.

Il Tar evidenzia che “dalla ricostruzione dell’iter procedimentale non emerge, alcuna violazione di carattere procedimentale che possa essere censurata da questo organo giudicante” e che la la convenzione sarebbe stata “rinnovabile su richiesta dell’Associazione con istanza da presentare entro 30 giorni dalla scadenza”. Dal chiaro testo della clausola si desume che il rinnovo necessitasse, oltreché di una formale “richiesta” dell’associazione, di un’accettazione della parte pubblica.

Inoltre vengono rivelate 3 motivazioni che determinano il potere di revoca anche per pubblico interesse: la dichiarazione di dissesto che vieta il comodato gratuito, l’esigenza di individuare nuove formule di reddito per far fronte alla massa passiva e il principio di onerosità per nuove risorse finanziare. Respinte anche le richieste di indennizzo e di risarcimento.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni