Il Tar di Palermo ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Noto per l’annullamento del decreto dell’assessorato all’Istruzione e Formazione della Regione Siciliana del 27 settembre con cui veniva eseguita la sentenza dello stesso Tar Palermo sul caso Aurispa, procedendo dunque alla soppressione dell’istituto di via Bacci, con le classi divise tra i due istituti comprensivi di città.
Il Comune nel chiedere l’annullamento del decreto, “con un’unica doglianza lamentava la mancata rinnovazione del procedimento istruttorio, la mancata convocazione della conferenza provinciale e di quella regionale, la violazione di alcune garanzie partecipative… ed eccesso di potere per divetto di istruttoria e di motivazione”.
Si legge nella sentenza, infatti che “sostiene in sintesi la parte ricorrente che l’avversato provvedimento di conferma della soppressione dell’Istituto Aurispa avrebbe eluso il giudicato nascente dalla citata sentenza n. 2348/2024 della Sezione, e sarebbe stato illegittimamente adottato in assenza del coinvolgimento, in tesi necessario, degli Enti Locali interessati”.
“In sostanza – si legge ancora nella sentenza – ricorrente lamenta che la rinnovata istruttoria conseguente alla sentenza in parola avrebbe dovuto imporre la riedizione del procedimento con ogni garanzia partecipativa, di talché la nuova soppressione dell’istituto Aurispa sarebbe illegittima, perché disposta dall’intimata Amministrazione regionale sulla scorta di considerazioni del tutto nuove, che non sono state sottoposte al confronto procedimentale con gli Enti interessati non essendo stata nuovamente convocata la conferenza provinciale, come sarebbe stato invece necessario”.
La camera di consiglio si è svolta il 5 dicembre, ritenendo di poter definire il giudizio “in forma semplificata”.
Collegio che poi specifica di ritenere “evidente che l’Amministrazione regionale, sulla scorta di quanto in precedenza statuito dal Tribunale, si sia limitata a dotare il provvedimento di soppressione dell’istituto Aurispa del necessario supporto motivazionale non eludendo affatto il giudicato, ma anzi ottemperandovi nell’ovvio perseguimento degli interessi generali dettati dalla legge in materia di dimensionamento scolastico”.
Per il Tar è anche infondata la “la doglianza con cui parte ricorrente lamenta che la resistente Amministrazione avrebbe dovuto riaprire il contraddittorio procedimentale con gli Enti interessati”.
Tutte ragioni per cui il ricorso è stato ritenuto infondato e dunque respinto.
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