Il Tar di Catania ha accolto il ricorso presentato da una delle ditte che avevano partecipato alla gara d’appalto contro l’aggiudicazione della gestione delle visite dei siti culturali del Comune di Noto aperti al pubblico. Vale a dire la Sala degli Specchi e la terrazza di Palazzo Ducezio, il teatro Tina Di Lorenzo e l’elegante Palazzo Nicolaci.
I fatti. Nell’ottobre 2023 il Comune di Noto aveva indetto la procedura per l’affidamento della Gestione per un periodo di 5 anni, con importo del valore a base d’asta pari a 720mila euro con il criterio del minor prezzo per l’aggiudicazione. Alla selezione risultavano ammesse alla procedura la società ricorrente, con un ribasso del 12,60%, e la società controinteressata, con un ribasso del 53,67%. Un ribasso “importante”, quest’ultimo, così come definito nella sentenza del Tar, per cui il Comune ha chiesto chiarimenti per rendere noto se l’importo indicato negli atti di gara dovesse essere considerato comprensivo, o meno, della percentuale fissa del 30% spettante al Comune su ciascun biglietto venduto, così come previsto dal bando. Chiarimento che specificava come l’offerta economica dovesse “intendersi comprensiva della quota fissa del 30% spettante al Comune, come sostenuto verbalmente dall’operatore economico durante la gara”.
Alla luce del chiarimento, dunque, veniva confermata la proposta di aggiudicazione con la precisazione che il ribasso del 53,67% “comprende anche la quota fissa ed inderogabile del 30% fissata dalla Stazione Appaltante”, andando dunque a considerare un ribasso pari al 23,67%.
Su questa determinazione è insorta la parte ricorrente, lamentando l’“illegittima modifica postuma dell’offerta economica” e contestando il possesso da parte dell’aggiudicataria del requisito speciale dell’idoneità professionale che avrebbe dovuto essere attestato dall’iscrizione alla camera di commercio per una categoria di attività attinente all’oggetto dell’appalto. Nello specifico, la ditta controinteressata “risulterebbe svolgere, in via secondaria, l’attività di “gestione delle visite guidate di siti pubblici e privati” a decorrere (solo) dal 26 ottobre 2023, ossia a partire da una data successiva rispetto a quella di pubblicazione del bando (5 ottobre 2023), non potendo così dimostrare, al di là del mero dato formale, adeguata esperienza e competenza avuto riguardo allo specifico settore di riferimento, non avendo mai potuto esercitare qualsivoglia attività in esso rientrante”.
Il Tar. Per i giudici il ricorso è ricorso fondato e merita accoglimento, per la questione relativa all’idoneità professionale, non riscontrata al momento della pubblicazione del bando e non riscontrabile nemmeno in capo all’ausiliaria di cui la ditta aggiudicataria si è avvalsa per attestare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria.
Nel dettaglio, il Tar evidenzia come la società aggiudicataria si fosse costituita il 12 ottobre 2022 “per lo svolgimento di attività di “cura e manutenzione di aree verdi, giardini pubblici e privati, aiuole e parchi”, solo a partire dal 26 ottobre 2023, ossia dopo la pubblicazione del bando di gara, ha aggiunto l’attività secondaria di “gestione delle visite guidate di siti pubblici e privati” alla sua precedente iscrizione nel registro delle imprese”.
Requisito che risulterebbe essere posseduto entro i termini di scadenza per la presentazione delle candidature. Il Tar spiega che non può “essere riconosciuta alcuna rilevanza alla mera iscrizione nel registro delle imprese di un’attività conferente rispetto all’oggetto di gara laddove non sia assistita da adeguata ed effettiva competenza ed esperienza nel settore di riferimento”, e che “la mera contemplazione di un’attività nell’oggetto sociale esprime soltanto la misura della capacità di agire della società interessata, indicando i settori – invero, potenzialmente illimitati – nei quali la stessa potrebbe (in astratto) operare”.
“In altri termini, l’iscrizione nella Camera di commercio per un’attività rientrante tra quelle contemplate dall’avviso di gara da parte dell’aggiudicataria, avvenuta solo dopo la pubblicazione del bando e in assenza, quindi, di qualsivoglia esperienza concreta e pregressa, “non può essere ritenuta – spiega il Tar – sufficiente per integrare il possesso del prescritto requisito di idoneità professionale contemplato, a pena di esclusione, dalla lex specialis. Né, sul punto, può soccorrere l’avvalimento del (solo) requisito di capacità tecnico-professionale… relativo all’esecuzione, negli ultimi quattro anni, di almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara in favore di una pubblica amministrazione”. Infondato, invece, il motivo riguardante le modifiche dell’offerta economica.
Al termine, dunque, il Tar ha ritenuto di accogliere il ricorso sull’annullamento della determina che aggiudica la gara d’appalto, condannando il Comune e l’altra società controinteressata la pagamento delle spese.
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