Il Tar di Catania ha accolto il ricorso presentato dal titolare di una farmacia per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale numero 45 dell’8 maggio 2023, con cui il Comune autorizzava il trasferimento di un’altra farmacia dalla sua sede precedente ad altro luogo del centro urbano. Ricorso che era stato presentato contro Comune, farmacia che chiedeva il trasferimento, assessorato regionale della Salute, Asp di Siracusa e Ordine dei farmacisti della provincia di Siracusa, con Asp e Ordine che non si sono costituiti in giudizio.
I fatti. Il 16 dicembre 2022 la titolare della farmacia chiedeva al Comune di Noto l’autorizzazione al trasferimento della sede farmaceutica di cui è titolare al di fuori della zona di assegnazione. Richiesta formulata in quanto i locali occupati andavano liberati entro il 21 aprile 2023 (causa vendita da parte della curatela fallimentare del precedente proprietario). L’8 maggio 2023 l’aula consiliare autorizza il trasferimento con 11 voti su 11 presenti (erano assenti i consiglieri Ferrero, Sammito, Pricone, Leone e Lorefice), sulla base di una serie di documentazioni. Tra queste la dichiarazione in autocertificazione della titolare della farmacia sulla ’impossibilità a reperire locali idonei all’uso della farmacia, all’interno della propria sede di appartenenza”, e i dati relativi alla distribuzione della popolazione residente in ciascuna delle sette sedi della pianta organica delle farmacie. Il Comune, inoltre, dava atto che la nuova sede “rispettava il limite previsto dall’art. 1 della l. n. 475/1968 secondo cui i locali in cui è ubicata una farmacia devono essere situati ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a m. 200, misurata per la via pedonale più breve fra soglia e soglia delle farmacie”.
Il titolare di un’altra farmacia censura il provvedimento impugnato per 5 motivi. Intanto per “la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento all’esito del quale è stato adottato il provvedimento impugnato; il che gli avrebbe impedito di interloquire compiutamente con l’Amministrazione sulle ragioni per cui l’istanza non avrebbe dovuto trovare accoglimento”. Poi per eccesso di potere di travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Secondo il ricorrente, infatti, “l’autorizzazione al trasferimento sarebbe stata rilasciata sulla base di un’istruttoria carente, non potendosi ritenere sufficiente l’autocertificazione”. Sempre secondo il ricorrente, il il trasferimento sarebbe stato “autorizzato in violazione delle disposizioni che disciplinano la materia, non essendosi verificato alcun mutamento nella distribuzione della popolazione che possa giustificare la revisione della pianta organica delle farmacie né potendosi considerare la zona n. 1, interessata dalla richiesta di trasferimento, quale “nuovo insediamento abitativo” ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, della l. del 28 novembre 1991, n. 362”. Gli ultimi due motivi, invece, riguardavano la presunta “illegittimità per mancata acquisizione del parere, non vincolate ma obbligatorio, di Asp e Ordine dei farmacisti” e la carenza motivazionale “non avendo il Comune esternato le valutazioni alla base della decisione assunta”.
Il Tar ha dichiarato il ricorso meritevole, ritenendo fondante le censure inerenti al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
A partire dalla tipologia di istanza di trasferimento che è stata presentata. Occorre infatti distinguere il trasferimento all’interno della stessa sede individuata e assegnata e il trasferimento in una zona diversa da quella originariamente assegnata. In questo caso, l’istanza deve essere presentata e considerata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l. n. 362/1991. Nel caso in questione, però, il Comune di Noto autorizza il trasferimento tenendo conto dell’autocertificazione, il rispetto di limite di distanza (200 metri) da un’altra farmacia che, però, è applicabile nel caso di trasferimento nella zona già precedentemente assegnata e la nota dell’ufficio Tecnico che attesta la regolarità urbanistica del nuovo immobile.
Il Tar ha ritenuto che questi elementi siano “insufficienti a legittimare il provvedimento adottato dal Comune” e, con riguardo all’indisponibilità di locali nella zona di assegnazione, il Comune di Noto “avrebbe dovuto compiere un accertamento autonomo o, comunque, chiedere ulteriori chiarimenti alla richiedente il trasferimento”. Punto su cui, si legge nella sentenza del Tar: “il ricorrente ha anche prodotto relazione tecnica dalla quale emerge la disponibilità di locali nella zona di pertinenza della farmacia controinteressata, senza che possano trovare condivisione da parte di questo Collegio le osservazioni allusive in merito alla non idoneità dei medesimi in quanto ubicati nella zona abitata dalla comunità seminomade dei c.d. caminanti“. E qui il Collegio ricorda come “l’atto di pianificazione e l’individuazione delle sedi risponde ad esigenze degli utenti che non possono in alcun modo essere discriminate, salva la scelta dell’interessato di non accettare la sede farmaceutica assegnata”.
Per quanto riguarda la variazione demografica, anche qui il Tar evidenzia come il Comune si sia limitato a richiamare una nota dell’ufficio Anagrafe da cui, però, non emerge la chiesta variazione demografica, dunque non è stato dimostrato il “presupposto richiesto per il decentramento”. E non solo, perché evidenzia come né Ordine dei Farmacisti né Asp siano stati messi nelle condizioni di esprimere il proprio parere. L’Ordine “a causa dell’insufficienza dei dati forniti dal Comune di Noto, lamentandosi espressamente “una palese carenza istruttoria””, l’Asp invece per un mancato aggiornamento dei dati Istat “in modo da verificare se ci fosse stata, o meno, una migrazione di popolazione da una sede verso l’altra”. Pareri ritenuti obbligatori, seppur non vincolanti, e dunque non presenti.
Da queste ragioni, l’accoglimento del ricorso, con annullamento della delibera di Consiglio comunale, con condanna alle spese legali per Comune e titolare della farmacia che aveva presentato istanza di trasferimento.
In attesa di un probabile ricorso al Cga.
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